730 2009 on line: la detrazione degli interessi passivi sui mutui

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730 2009 on line

Per chi ha un mutuo per l’acquisto della prima casa , ed è lavoratore dipendente o pensionato, c’è la possibilità di portare in detrazione dall’IRPEF gli interessi passivi sui mutui attraverso l’utilizzo del modello 730/2009. Le detrazioni, nello specifico, vanno indicate nel “Quadro E” del modello 730/2009, nel limite di massimi 4.000 euro su cui applicare lo sconto nella misura del 19%. Il modello di dichiarazione 730/2009 è scaricabile gratuitamente on line dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it.

Quest’anno, tra l’altro, il limite dei 4.000 euro per gli interessi sui mutui da portare in detrazione è stato innalzato, visto che il limite in precedenza era stato fissato a 3.615,20 euro; occorre comunque fare molta attenzione nella dichiarazione degli importi da portare in detrazione nel caso di mutui cointestati.

Se ad esempio marito e moglie hanno un mutuo cointestato al 50%, allora le quote di detrazioni sugli interessi sono allo stesso modo ripartite al 50%; in tal caso, la quota del 100% interessi che si può portare in detrazione può essere richiesta da uno dei due coniugi solo quando uno di essi è fiscalmente a carico dell’altro; altrimenti la detrazione rimane soggetta ad una ripartizione del 50%.

Le detrazioni sugli interessi dei mutui spettano inoltre solo ed esclusivamente ai contraenti; questo significa che non possono usufruire delle detrazioni sugli interessi passivi dei mutui i soggetti garanti e/o coobbligati che eventualmente subentrano nel pagamento delle rate nel momento in cui il mutuatario o i mutuatari dovessero risultare insolventi.

Immagine tratta da: www.harrisonblog.com

Mer 29/04/2009 da Filadelfo

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Roberto 15 maggio 2009 19:16
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Ho letto con interesse le precisazioni in merito alla detrazione degli interessi sul mutuo nel mod.730/2009.Al riguardo desidererei ricevere una opinione in merito alla seguente situazione:
-Mutuo cointestato a due mutuatari datori di ipoteca e ad un coobbligato mutuatario non datore di ipoteca non facendo parte quest’ultimo del sottostante contratto di compravendita. Ovviamente gli interessi vengono corrisposti dai due mutuatari datori di ipoteca ,mentre il terzo non datore di ipoteca dovrà far fronte, in qualità di garante, al pagamento soltanto nel caso di inadempienza dei due mutuatari datori di ipoteca.Naturalmente non sarà possibile per il coobbligato poter portare a detrazione(quadro E 10)gli eventuali interessi pagati alla banca.
DOMANDA: nella fattispecie i due mutuatari datori di ipoteca potranno ripartire al 50% l’intero massimale di euro 4.000,00( iscrivendolo nel quadro E10) ? senza pertanto tener conto del terzo mutuatario coobbligato che come su precisato è automaticamente escluso dalla possibilità di utilizzare lo sconto del 19%

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Filadelfo
Filadelfo 18 maggio 2009 13:16
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Ciao Roberto,

se il garante/coobligato è “fuori” dall’ipoteca, e non è mai intervenuto a copertura dei pagamenti, siccome le detrazioni spettano solo ed esclusivamente ai contraenti, puoi ripartire al 50% l’intero massimale di euro 4.000.

Grazie e continua a leggerci.

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Roberto 18 maggio 2009 14:51
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Ciao Filadelfo,

grazie infinite per la tua pronta risposta. Anch’io ritengo che non sussistendo da parte del coobbligato sia la garazia ipotecaria che il pagamento degli interessi( fintanto i mutuatari datori di ipoteca risultano regolari con i pagamenti) sia ragionevole che la detrazione spetti ai due mutuatari datori di ipoteca per l’intero massimale di euro 4000(50% ciascuno). Il caso contrario(eliminazione di un terzo del massimale) costituirebbe una immotivata punizione nei confronti dei due debitori principali e acquirenti dell’immobile.La confusione e l’incertezza che spesso sussiste scaturisce a mio parere dal fatto che le banche indicano anche il nome del coobbligato(o garante) nella dichiarazione annuale del pagamento degli interessi ai fini fiscali.Sai mica se esiste una risoluzione da parte della Agenzia delle Entrate che confermi la nostra posizione? Ti ringrazio in anticipo per la tua gradita e utile collaborazione. Buona giornata.

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Filadelfo
Filadelfo 18 maggio 2009 18:25
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Ciao Roberto,

in merito Ti invito a scaricare dal link

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Documentazione/Guide+Fiscali/

qualora non lo avessi ancora fatto, la Guida alle agevolazioni fiscali sui mutui.

Grazie a Te e buona giornata.

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Roberto 19 maggio 2009 10:42
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Buon giorno filadelfo,
sei stato molto gentile e ti ringrazio nuovamente.Cordiali saluti

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Antonio 19 maggio 2009 18:50
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Salve volevo anche aggiungere una particolarità, e cioè se l’abitazione è cointestata e il mutuo è stato contratto solo da uno dei cointestatari si può scaricare solo il 50% il restante 50% se hai il secondo cointestatario è a carico lo scarichi pure, altrimenti lo PERDI.

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Miry 15 giugno 2009 20:38
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Buona sera a tuttu e perdonate l’ignoranza.. ma anche la tipologia di mutuo VARIABILE con CAP gode delle detrazioni? Mi dicono che essendo un mutuo ibrido potrebbe non avere gli stessi vantaggi fiscali/legislativi degli altri. Ditemi che si sbagliano!
grazie mille
Miry

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Fata 2 luglio 2009 21:11
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Scusate se mi intrometto così. Ho una domanda. Forse qualcuno di voi mi può aiutare. Nel 2005 abbiamo stipulato un mutuo per 25 anni per la costruzione della prima casa. Nel 2007 abbiamo finalmente finito casa. Possiamo ancora detrarre ogni anni gli interessi passivi del mutuo?

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Emilio monocolore 19 agosto 2009 15:32
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Una richiesta di precisazione.
Nel caso in cui:
- stipulassi un MUTUO per l’ACQUISTO PRIMA CASA;
- avviassi subito una ristrutturazione;
- completassi i lavori dopo più di un anno;
mi troverei nell’impossibilità di trasferire la mia residenza abituale nella casa acquistata entro i 12 mesi previsti per avere titolo a detrarre il 19% degli interessi.
E’ previsto, in questo caso, un prolungamento del limite dei 12 mesi o perderei la detrazione?
Grazie in anticipo per la risposta.

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