Accollo mutuo: tutto quello che c’è da sapere

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L’accollo di un mutuo è un particolare contratto con il quale un primo soggetto subentra ad un secondo soggetto in qualità di debitore. L’accollo non è tuttavia un’esclusiva dei mutui casa: esso trova infatti origine nel nostro codice civile, che all’art. 1273 lo disciplina come un contratto in base l’accollato (debitore) e l’accollante (terzo) stabiliscono che quest’ultimo sostituisca il primo nell’assunzione del debito nei confronti dell’accollatario (creditore). La figura giuridica trova tuttavia particolare interesse proprio nei mutui. Vediamo di capire il perchè.

PERCHE’ NASCE L’ACCOLLO

L’accollo ha come obiettivo principale quello di consentire a un soggetto di assumere un debito contratto da un’altra persona. Il debitore originario verrà liberato dal debitore subentrante, che si “accollerà” – appunto – l’onere di adempiere ai pagamenti contratti dal primo.

Il creditore manterrà invece inalterato il proprio diritto di credito, con la sola differenza che in seguito all’accollo la figura del debitore subirà una variazione, previo, ovviamente, intesa.

LE PERSONE CHE INTERVENGONO NELL’ACCOLLO DI UN MUTUO

Tre sono pertanto le figure che intervengono in questo contratto. Vediamole con maggior ordine:

  • creditore – accollatario: si tratta solitamente di un istituto di credito, che ha erogato un mutuo al debitore originario, per acquisto o costruzione di una proprietà immobiliare. La banca, come già ricordato, manterrà invariata l’entità del proprio diritto di credito, con l’unica differenza che, in seguito all’accollo, cambierà il debitore sul quale soddisfare lo stesso diritto;
  • debitore originario – accollato: si tratta del debitore che ha, in origine, contratto il finanziamento con il creditore. Può pertanto ben trattarsi di una società di costruzione che ha stipulato un finanziamento di grande entità con la banca, permettendo poi ai singoli acquirenti degli appartamenti di accollarsi la quota di mutuo competente, oppure semplicemente di un soggetto che vuole trasferire il proprio debito a una seconda parte contrattuale;
  • nuovo debitore – accollante: è il soggetto che subentra nell’originario rapporto di finanziamento, sostituendo la parte del debitore, previa intesa con le altre due stesse parti. Il nuovo debitore si accollerà tutti gli oneri derivanti dalla relazione di mutuo, tra cui, principalmente, quello di pagare le rate alle scadenze predeterminate.

  • PERCHE’ PREFERIRE L’ACCOLLO A UN NUOVO MUTUO?

    A questo punto possiamo domandarci: perchè si può preferire l’accollo alla stipula di un nuovo contratto di finanziamento?

    Le ragioni sono molteplici, ma riconducibili in fondo al solo recinto di convenienza economica. Accollarsi il debito anziché stipulare un nuovo mutuo significa infatti evitare di sopportare gli oneri e le spese relative a una nuova pratica di mutuo, risparmiando così tutti quei costi fissi e variabili propri del finanziamento ex novo.

    DUE TIPI DI ACCOLLO: CUMULATIVO E LIBERATORIO

    Infine, ricordiamo che esistono due differenti tipologie di accollo.

    L’accollo cumulativo è l’accollo con cui sia il vecchio che il nuovo debitore rimarranno obbligati in solido al pagamento del debito originario.

    L’accollo liberatorio invece è l’accollo che consente all’accollato di liberarsi completamente dalle obbligazioni contratte, e trasferite all’accollante.

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    Lun 08/11/2010 da Roberto Rossi in ,

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    LUIGI 28 giugno 2011 10:16

    Vorrei sapere come si procede all’accollo del mutuo. Il mio caso è quello di un vedovo che dopo tre anni dalla morte della cointestataria del mutuo stesso ha scoperto che bisogna fare questa pratica. M da dove comincio? ci vuole un notaio? non dovrebbe essere un chiaro passaggio per eredità e quindi la banca dovrebbe farlo d’ufficio?…..ringrazio

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