Estinzione mutuo: ecco come fare

Procedere all’estinzione del mutuo è semplice e, d’ora in poi, soprattutto gratuito. Non tutti sanno però che tale operazione comporta numerose conseguenze per il mutuatario, sotto il profilo degli interessi, dell’ipoteca e della polizza assicurativa abbinata al mutuo. Cerchiamo pertanto di fare un po’ di ordine, ed analizzare i singoli aspetti che sottostanno a questa “ambita” transazione bancaria, con la quale il peso del finanziamento immobiliare diverrà finalmente un lontano ricordo, per la gioia delle tasche dell’ex debitore.
Cosa fare per estinguere il mutuo

Per estinguere il mutuo occorre presentare un’apposita richiesta all’istituto di credito erogante, stabilendo anche la data nella quale si desidera porre fine al rapporto di natura finanziaria. La scelta della data è un passaggio importante nella gestione della relazione bancaria, perché l’istituto di credito procederà al calcolo del rateo interessi in maturazione, e a elaborare un preventivo puntuale sull’importo da versare per rimborsare completamente il capitale oggetto di debito.
E la penale?

Fino all’introduzione del c.d. Decreto Bersani, l’operazione di estinzione anticipata del mutuo era soggetta all’applicazione della penale, che per la banca sembrava giustificata a titolo di “rimborso” del pregiudizio sofferto da tale transazione, che avrebbe privato l’istituto di credito degli introiti derivanti dagli interessi ancora da maturare. Con l’introduzione dell’intervento normativo di cui sopra, la penale è stata azzerata per i mutui di nuova erogazione, e resa “equa” per le vecchie erogazioni, con conseguente gratuità o abbassamento a soglie più ragionevoli e convenienti.
Cancellare l’ipoteca

Una volta estinto il mutuo, non ha più ragion d’esistere la garanzia ipotecaria sorta proprio a tutela del creditore in caso di inadempimento del debitore nei pagamenti. L’ex mutuatario ha quindi diritto ad ottenere dalla banca una dichiarazione di assenso alla cancellazione dell’ipoteca, e poter procedere così alla liberazione dell’immobile da qualsiasi gravame, prima che siano scaduti i termini ventennali di termine automatico della stessa garanzia di natura reale.
E l’assicurazione contro incendio e scoppio?

Quello che poche persone sanno è che estinguendo il mutuo in anticipo, il mutuatario dovrebbe altresì poter richiedere il recesso dal contratto di assicurazione contro le ipotesi di incendio e di scoppio sull’immobile, la cui sottoscrizione è obbligatoria. Pertanto, il mutuatario dovrà anche richiedere il rimborso di quella parte del premio relativa alla durata residua del contratto. La richiesta è effettuabile presso la compagnia di assicurazione, mediante sottoscrizione di moduli in agenzia, o invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Di mutui, calcoli e penali abbiamo parlato più volte, in tempi recenti. Perchè non dare un’occhiata anche a questi altri approfondimenti?
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Ven 12/11/2010 da Roberto Rossi in Mutuo











