Imposta ipotecaria sui conferimenti in società

L’imposta ipotecaria viaggia a doppio binario sui conferimenti in società e sulle operazioni di scissione e di fusione. A chiarirlo nei giorni scorsi con due risoluzioni è stata l’Amministrazione finanziaria dello Stato nel precisare come per l’imposta ipotecaria a battere cassa, relativamente ai conferimenti in società con presenza nel patrimonio di beni immobili, sia l’Agenzia delle Entrate, mentre l’Agenzia del Territorio scende in campo per la riscossione dell’imposta ipotecaria, relativamente alle società intestatarie di immobili, quando le operazioni, come accennato, sono quelle di scissione o di fusione.
Le due risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate, la numero 61/E e la numero 62/E, emanate il 30 giugno scorso, e visionabili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, fanno quindi chiarezza sulla titolarità di riscossione dell’imposta ipotecaria per le operazioni societarie sopra citate sulla base del Testo unico delle imposte ipotecarie e catastali, in particolare, per il caso in cui ad incassare l’imposta sia l’Amministrazione finanziaria dello stato.
Per le operazioni di scissione o fusione, invece, l’imposta deve essere incassata dall’Agenzia del Territorio in quanto, come tra l’altro emerso da un orientamento, oramai consolidato, da parte della Corte di Cassazione, non si rilevano in questo caso effetti traslativi dei diritti di natura immobiliare.
Immagine tratta da: www.thenyrealestatelawblog.com
Fonte | Agenzia delle Entrate
Sab 03/07/2010 da Filadelfo in Agevolazioni, Agevolazioni Fiscali










