Ipoteca immobili: l’estinzione e la cancellazione

L’ipoteca su un immobile viene estinta in automatico nel momento in cui viene contestualmente estinto il debito che grava sull’immobile stesso. Per quanto riguarda invece la cancellazione dell’ipoteca, questa non avviene contestualmente, ma con l’entrata in vigore delle liberalizzazioni non c’è ormai più bisogno di andare dal notaio e, quindi, di accollarsi degli oneri e dei costi.
Una volta estinto il prestito, infatti, l’ipoteca viene estinta e nell’arco di un mese viene cancellata dalla banca o dalla società finanziaria dove è stato stipulato il mutuo inoltrando una comunicazione ad hoc per la modifica dei registri immobiliari.
Questo significa che chi vuole acquistare una casa su cui c’è un’ipoteca stipulando un mutuo, il venditore deve prima provvedere a cancellarla visto che la proprietà, come impone la Legge, deve essere trasferita senza vincoli. A sua volta, l’acquirente potrà stipulare il mutuo ed accendere un’ipoteca a suo nome con le condizioni bancarie previste.
A seguito di un mutuo estinto, infatti, la banca da un lato è chiamata a consegnare all’ex-mutuatario, anche in assenza di un’esplicita richiesta, la relativa quetanza di estinzione, e dall’altro è obbligata ad inoltrare una comunicazione telematica alla conservatoria attestante l’estinzione del mutuo e la richiesta di cancellazione dell’ipoteca.
Immagine tratta da: avvocatoblog.wordpress.com
Mer 10/06/2009 da Filadelfo











