Ipoteca Mutui: come cancellarla

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cancellazione ipoteca

Quando si stipula un mutuo per la prima o la seconda casa una delle garanzie più comuni richieste dalle banche e dalle società finanziarie è quella relativa all’ipoteca sull’immobile. L’ipoteca permane per tutta la durata del mutuo, e decade con l’estinzione del mutuo stesso.

Occorre però fare molta attenzione, perché la decadenza dell’ipoteca sul mutuo non avviene contestualmente all’estinzione del mutuo, che rappresenta solamente una condizione necessaria. In passato, le modalità di cancellazione dell’ipoteca erano complesse ed articolate, ma con l’entrata in vigore delle nuove norme sull’estinzione dell’ipoteca tutto è diventato più facile.

Una volta estinto il mutuo, anche in via anticipata, il mutuatario deve infatti farsi rilasciare dalla banca una quietanza in cui viene attestata la data di estinzione del mutuo; spetta poi sempre all’istituto di credito, secondo quanto mette in evidenza la Banca d’Italia, provvedere a trasmettere all’ufficio pubblico dei registri immobiliari, entro un termine massimo di trenta giorni, la comunicazione relativa all’estinzione del mutuo.

A questo punto, l’ipoteca sull’immobile decade senza che, tra l’altro, la banca debba applicare per tale procedura degli oneri a carico dell’ex-mutuatario. Per quanto riguarda tra l’altro l’estinzione anticipata dei mutui, si ricorda che per i mutui stipulati dopo la data dell’1 febbraio 2007 le banche per Legge sono tenute a non applicare alcun onere a carico dei mutuatari.

Immagine tratta da: www.imoneybuzz.com

Fonte | Banca d'Italia

Mar 10/03/2009 da Filadelfo

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