L’estinzione anticipata del mutuo

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estinzione anticipata mutuo

Molto spesso capita che le famiglie, anziché richiedere per il proprio mutuo un allungamento della durata, ed il conseguente alleggerimento della rata mensile, magari cambiando tipologia di tasso, optino per la richiesta di estinzione del mutuo stesso. Ciò può avvenire, ad esempio, quando una famiglia vede crescere il proprio patrimonio a seguito di un lascito ereditario, con la conseguenza che è meglio “investire” una quota del lascito nell’estinzione del mutuo evitando di conseguenza di pagare, magari ancora per tanti anni, gli interessi sul finanziamento immobiliare.

In particolare, fermo restando che l’estinzione del mutuo può avvenire anche in via parziale, l’estinzione del mutuo non prevede l’applicazione di alcuna penale se è stato stipulato dopo la data dell’1 febbraio 2007, e se come finalità ha quella relativa all’acquisto della prima casa ad uso residenziale.

Per i mutui stipulati invece prima del 2 febbraio 2007 è prevista per l’estinzione del mutuo l’applicazione di penali che, rispetto a quelle originarie, sono state comunque riviste al ribasso a seguito di un accordo siglato nel maggio del 2007 tra l’ABI, Associazione Bancaria Italiana, e le Associazioni dei Consumatori.

Per usufruire dell’applicazione delle penali ridotte dovrà essere il mutuatario ad inoltrare alla banca, oltre alla richiesta di estinzione del mutuo, anche quella relativa all’applicazione delle penali ridotte indicando in una dichiarazione sostitutiva le caratteristiche principali del mutuo stipulato con l’istituto di credito.

Immagine tratta da: student-loan-consolidation-interest-rate-s.com

Dom 03/05/2009 da Filadelfo

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Nbirofd 21 febbraio 2011 14:38
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