Prima casa: normativa agevolativa per la pertinenza

L’imposta sul valore aggiunto (Iva) da applicare su una seconda autorimessa, nell’ambito di una cessione di pertinenze della prima casa, è quella al 10%. A chiarirlo con una risoluzione, la numero 94/E del 5 ottobre 2010, è stata l’Agenzia delle Entrate nel precisare al riguardo come in tal caso scatti l’Iva al 10% in virtù del fatto che la seconda autorimessa, per attrazione, acquisisce la natura abitativa. La spiegazione di tutto ciò sta nel fatto che l’attuale normativa prevede l’agevolazione Iva al 4% nelle operazioni di cessione solo per una pertinenza di ciascuna categoria catastale.
Nel dettaglio, la cessione sconta l’Iva al 4% solo per una pertinenza delle categorie catastali C7 (tettoie aperte o chiuse), C2 (locali di deposito e magazzini) e C6 (stalle, autorimesse e scuderie). A conti fatti, quindi, la seconda autorimessa ceduta non sconta l’Iva al 4% ma neanche quella piena; per effetto dell’attrazione a natura abitativa è così possibile applicare l’aliquota Iva al 10%.
Nel documento di prassi l’Amministrazione finanziaria dello Stato chiarisce che agli occhi del Fisco la seconda autorimessa nell’operazione di cessione si trasforma in tutto e per tutto in un immobile sebbene ai fini Iva il suo trattamento debba essere diverso dalla prima pertinenza e dalla prima casa ad uso residenziale.
Fonte | Agenzia delle Entrate
Mer 06/10/2010 da Filadelfo











