Sconto affitti, esonero obbligo nuova registrazione

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contratto d’affitto

Se un contratto d’affitto viene registrato, e poi il conduttore ed il locatore si accordano per un corrispettivo più basso, non c’è obbligo di effettuare una nuova registrazione. A chiarirlo, con una risoluzione, la numero 60/E emessa in data odierna, mercoledì 30 giugno 2010, è stata l’Agenzia delle Entrate nel sottolineare come l’obbligo di nuova registrazione non scatti in quanto l’abbassamento del canone non rientra per il vecchio contratto in una risoluzione, proroga oppure in un’operazione di cessione.

La risoluzione, in particolare, è stata emanata dall’Amministrazione finanziaria dello Stato a seguito di una richiesta di chiarimenti in merito avanzata dal rappresentante legale di una società che, nel concedere in locazione un immobile ad uso commerciale, ha poi riconosciuto sul canone uno “sconto”.

Pur tuttavia, in virtù del fatto che la diminuzione del canone comporta una diminuzione della base imponibile per quel che riguarda, tra l’altro, l’Iva e le imposte sui redditi, le parti possono comunque in via volontaria effettuare una registrazione che comporta in questo caso, nella misura fissa, il pagamento di un’imposta di registro pari a 67 euro.

Immagine tratta da: www.veotech.com

Fonte | Agenzia delle Entrate

Mer 30/06/2010 da Filadelfo

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